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Servizio Metrico
Nell'ambito della Metrologia legale il Servizio Metrico si occupa principalmente di strumenti di misura ed in particolare della:
Verificazione Prima Nazionale
Verificazione Prima CEE
Verificazione Prima CE strumenti per pesare
Concessione Conformità Metrologica
Verificazione periodica
Riconoscimento ai laboratori dell'idoneità all'esecuzione della verifica periodica
Unità di misura
Gli strumenti di misura, contemplati dal Testo Unico (Regio Decreto 23 agosto 1890 n. 7088)) e dal Regolamento Tecnico (Regio Decreto 12 giugno 1902, n. 226 ), fatta esclusione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico prima di essere introdotti in commercio, devono essere sottoposti a verifica prima (art.1 D.M. 179/2000) per accertare:
Gli strumenti metrici possono essere presentati a verifica prima esclusivamente dal Fabbricante metrico
Procedura per fabbricare pesi, misure o strumenti da usarsi in commercio
Procedura per presentare strumenti di misura a verifica prima
Il D.P.R. 12 agosto1982, n. 798 (Attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico), istituisce il controllo CEE degli strumenti comprendente l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE e si applica:
L'approvazione di uno strumento di tipo CEE può essere richiesta in qualsiasi Paese dell'Unione Europea ed è valida in tutto il terrritorio europeo. Gli strumenti e i dispositivi sottoposti al controllo CEE presso altri Stati membri della CEE devono recare marchi e contrassegni uguali, per forma e dimensione, a quelli descritti negli allegati al presente decreto; le indicazioni che servono ad identificare lo Stato e gli organi che hanno effettuato il controllo; l'indicazione dell'anno nel quale il controllo è avvenuto.
La domanda è presentata presso un solo Stato dell'Unione Europea e, per l'Italia, deve essere redatta in lingua italiana e accompagnata dal versamento del 1° diritto, il cui ammontare è fissato dalla direttiva CEE
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 517 (Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico)
Per le seguenti utilizzazioni:
possono essere messi in servizio soltanto gli strumenti che soddisfano le prescrizioni del d.lgs, ivi comprese le procedure di valutazione della conformita', e che sono muniti della marcatura CE.
Sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali definiti nell'allegato I gli strumenti riconosciuti conformi alle norme nazionali di attuazione delle «norme armonizzate» i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Il decreto ministeriale 28 marzo 2000 n.179 concede alle Camere di Commercio la facoltà di rilasciare la concessione di conformita' metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici che dispongano di un sistema di garanzia di qualita' della produzione, che siano in possesso dei requisiti e soddisfino le condizioni previste dal decreto.
Tale concessione consente di autocertificare la verificazione prima degli strumenti prodotti in conformità ai relativi decreti di ammissione rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Sono esclusi gli strumenti soggetti a verificazione prima CEE e CE
I fabbricanti che utilizzano la procedura di conformita' metrologica sono sottoposti a sorveglianza da parte della Camera per verificare che siano adempiuti gli obblighi imposti dal provvedimento di concessione, con particolare riferimento a quelli relativi all'applicazione del sistema di garanzia della qualita' ed al suo mantenimento in efficienza, nonche', di accertare le eventuali violazioni .
Procedura per ottenere la Conformità metrologica
La verifica periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo loro affidabilita' metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonche' l'integrita' di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti. Tutti gli strumenti, ad esclusione dei misuratori di gas, di acqua ed elettrici, devono essere sottoposti alla verificazione periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione ed, in seguito, secondo la periodicità riportata nella seguente tabella (art. 2 D.M. 28 marzo n. 182):
La verifica periodica è eseguita dalle Camere di Commercio ovvero dai laboratori ad esse appartenenti o dalle stesse abilitati.
L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, di colore verde, indicante la data di scadenza della stessa.
La verifica deve essere richiesta alla scadenza, a seguito di ogni ordine di aggiustamento o modifica o riparazione che dovesse rendersi necessaria sullo strumento.
In caso in cui la verifica dia esito negativo è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di competenza.
Gli utenti metrici devono:
L’art. 4 del DM 182/2000 stabilisce che la verificazione periodica puo' essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle camere di commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
Ai fini dell'accreditamento le camere accertano l'indipendenza del laboratorio e di tutto il relativo personale da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici, nonche' la dotazione di strumenti e apparecchiature idonei.
Le imprese che intendono effettuare la verifica periodica degli strumenti metrici devono attrezzare un laboratorio e devono disporre di un sistema di garanzia della qualità, per la parte inerente la metrologia legale.
Ai fini del riconoscimento dell'idoneità del laboratorio all'esecuzione della verifica periodica, la Camera di Commercio prenderà a riferimento la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e il DM 10/12/2001 che definisce
le condizioni e le modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura soggetto a rinnovo.
Il provvedimento di riconoscimento ha validità su tutto il territorio nazionale e durata annuale, è soggetto a rinnovo ed è a titolo oneroso:
Concessione €. 2.000,00
Rinnovo €. 1.000,00
Il Sistema Internazionale di unità di misura (S.I.) è stato introdotto nel 1960 dalla XI Conferenza Generale dei Pesi e Misure e perfezionato dalle Conferenze successive.
Dal 1971 è stato oggetto di direttive CEE e in Italia è stato adottato con DPR n. 802 del 12 agosto 1982 ( attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unità di misura).
Il Sistema Internazionale è costruito su due tipi di grandezze:
e risulta essere:
Regole di scrittura delle unità di misura
Per indicare le unità di misura legali si devono usare esclusivamente le denominazioni, le definizioni e i simboli previsti dal DPR 802/82. Riportiamo qui le regole di scrittura più importanti.
UNITÀ AMMESSE MA NON CONTEMPLATE NEL SI
Alcune unità, pur essendo fuori dal Sistema Internazionale, sono entrate talmente nella vita di ogni giorno da non poter essere messe al bando. Si tratta di alcune unità di misura del tempo (giorno, ora, minuto), dell'angolo (grado, minuto, secondo di angolo) e di altre che sono indicate nella tabella.
Marchet L'Azienda speciale offre assistenza e servizi a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI locali
RPQ (Real Precious Quality) Azienda speciale per la certificazione Aggiuntiva dei prodotti del settore orafo e argentiero
A.S.P.eA. L'Azienda Speciale promuove azioni necessarie allo sviluppo di pesca e agricoltura
AIC Forum Associazione tra enti camerali dei paesi che si affacciano sul bacino adriatico-ionico per la cooperazione e lo sviluppo nell'area transfrontaliera