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Con il D.L. 15 febbraio 2010 n.23 (pubblicato sulla G.U. n.46 del 25/2/2010) è stata approvata la riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio in attuazione dell'art.53 della legge 23/7/2009 n.99, a distanza di quasi sedici anni dall'ultima riforma organica del 1993 con la legge 580.
Già la legge precedente aveva contribuito a far crescere le Camere di Commercio ed a porre le basi per diventare enti moderni ed efficienti a servizio delle imprese e dei territori, ricavando nuovi ambiti di intervento.
LE FUNZIONI
La legge precedente aveva individuato attribuzioni di carattere generale, descritte nel vecchio art.2 come "funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese" e su questo terreno le Camere di Commercio si sono ritagliate importanti spazi di azione, creando dal 1993 nuovi servizi e progetti di promozione, che ne hanno ampliato in modo consistente i compiti e gli obiettivi.
Proprio il rinnovato art. 2, come modificato dal D.L. 23/2010, è uno dei punti qualificanti della riforma.
Innanzitutto le generiche "attribuzioni" diventano significativamente nel titolo dell'articolo "compiti e funzioni", ampliandone la portata con l'aggiunta del riferimento alle "economie locali" oltre al supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, in un'ottica allargata ed integrata, come lo sviluppo e la competitività dei territori oggi richiede.
Si tratta di funzioni assegnate dalla normativa alle Camere di Commercio, che opera una significativa trasformazione di quelle che fino ad oggi sono state attività in vere e proprie competenze riconosciute per legge:
Vengono toccati, come appare evidente, tutti gli ambiti che concernono la nascita, la gestione, la promozione, lo sviluppo e la tutela delle imprese.
LA NATURA DI "AUTONOMIA FUNZIONALE"
Un altro punto importante da sottolineare riguarda la legittimazione istituzionale che la riforma assegna alle Camere di Commercio, attribuendo loro un ruolo di pari dignità rispetto alle altre istituzioni.
L'annosa questione della natura degli enti camerali trova la sua giusta collocazione con la nuova definizione del modificato art.1, come "enti pubblici dotati di autonomia funzionale": viene così attribuito per legge il ruolo di enti rappresentativi ed esponenziali di comunità autonome come quella delle imprese, che vengono riconosciute esse stesse quali corpi intermedi della società, portatori di interessi particolari e specifici, di valore sociale (il "fare impresa").
IL SISTEMA CAMERALE
Esce inoltre rafforzata dalla riforma l'identità di ogni Camera di Commercio e di tutto il sistema, che, a sua volta, trova un espresso riconoscimento di "sistema camerale italiano" nel comma 2 del nuovo art.1: un sistema di natura pubblica - composto dalle Camere di Commercio, l'Unioncamere, le Unioni regionali, gli organismi strumentali (le aziende speciali e le società collegate di diretta emanazione), nonché le Camere di Commercio italiane all'estero e quelle estere in Italia legalmente riconosciute – a cui viene assegnata una dimensione ed un'identità nuova anche per il diritto pubblico.
LA RAPPRESENTATIVITA' NEI CONSIGLI
La riforma intende anche valorizzare la rappresentatività del sistema economico territoriale e qualificare maggiormente la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria all'interno degli organi camerali.
E' stato introdotto infatti un nuovo parametro, il quarto, per la ripartizione del numero dei consiglieri, che si aggiunge al numero delle imprese, all'indice di occupazione ed al valore aggiunto di ogni settore: si tratta dell'ammontare del diritto annuale versato ad ogni Camera di Commercio dalle imprese di ogni settore.
Inoltre entra a far parte del Consiglio un rappresentante degli ordini professionali, che porta a tre i componenti non appartenenti ai settori economici, in aggiunta quindi al rappresentante delle organizzazioni sindacali ed a quello delle associazioni di tutela dei consumatori. Il rappresentante dei liberi professionisti sarà designato dai presidenti degli Ordini Professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio.
IL RUOLO DEL SEGRETARIO GENERALE
Un'ultima annotazione va riservata alla figura del Segretario Generale, a cui competono le funzioni di vertice dell'amministrazione e che, secondo il nuovo testo dell'art.20, "coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta".
L'interpretazione manageriale, moderna e dinamica di questo ruolo, perno centrale dei rapporti con i componenti degli organi e con le associazioni di categoria del territorio, assume valenza fondamentale nell'imprimere il giusto indirizzo alla gestione delle risorse umane ed all'intera organizzazione in coerenza con le importanti innovazioni che si sono succedute negli ultimi anni nella Pubblica Amministrazione.
| Documento | Dimensione |
|---|---|
| Testo Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 | 107.96 KB |
| Presentazione della riforma delle Camere di Commercio di Michele De Vita | 404.97 KB |
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