Questo è lo "Skip Menu" per consentire un rapido accesso alle aree del sito a chi usa browser oboleti o particolari user agent.

Vuoi vedere:

Fine dello Skip Menu. La pagina inizia qui.


Camera di Commercio di Ancona



Vai allo Skip Menu





(Rss) Società

Tutte le società, tranne la società semplice, sono iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, come anche altri soggetti, secondo l’elenco dell’art. 7 del D.P.R.581/95:

  1. imprenditori individuali non piccoli;
  2. società in nome collettivo;
  3. società in accomandita semplice;
  4. società per azioni;
  5. società in accomandita per azioni;
  6. società a responsabilità limitata;
  7. società cooperative;
  8. società consortili;
  9. consorzi con attività esterna;
  10. gruppi europei di interesse economico;
  11. aziende speciali di enti locali ex. L. 142/90;
  12. consorzi tra enti locali ex. L. 142/90;
  13. società estere con sede amministrativa/secondaria in Italia;
  14. società estere con oggetto principale in Italia;
  15. enti pubblici economici (aventi cioè per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale).

Iscrizione e modifiche statutarie

Molti atti delle società sono prodotti dal notaio per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il relativo deposito/iscrizione viene richiesto dal notaio stesso, legittimato a farlo ai sensi della L. 340/2000.

Modifiche di dati legali (senza atto notarile)

Ci sono poi alcuni adempimenti per i quali non è necessario l’intervento notarile, come ad esempio il rinnovo cariche, lo sottoscrizione del capitale, l’istanza di cancellazione, ecc.
In questo caso obbligato/legittimato alla presentazione è un amministratore della società. Per alcuni casi identificati dalla L.340/2000, legittimato è anche il dottore commercialista nella veste di professionista incaricato.

Modifica di dati economico-amministrativi (cd REA)

Si tratta di denunce relative all’attività e alle unità locali, ai responsabili tecnici delle leggi speciali, al domicilio di amministratori e soci, ecc.
In questi casi il soggetto obbligato/legittimato è un amministratore.

Bilanci ed elenchi soci

Le società di capitali devono redigere e depositare il bilancio d’esercizio. Spa e sapa devono anche depositare l’elenco soci (o la sua riconferma), srl e cooperative no.
Soggetto obbligato è un amministratore. Ai sensi della L.340/2000 il dottore commercialista può adempiere in vece dell’amministratore quale professionista incaricato.

Come si presentano le domande

Le pratiche al registro imprese si spediscono esclusivamente in via telematica, tramite Comunica  oppure su supporto informatico firmato digitalmente, presso gli sportelli.

I modelli da utilizzare sono di vario tipo, anche associati tra loro, come indicato negli specifici manuali.

In caso di inizio/aggiunta di attività, per verificare se e quale documentazione deve essere allegata, consultare l'apposita sezione

Costi

Iscrizione (mod. S1), modifica di dati legali (mod. S2 o S), scioglimento e-o cancellazione (mod. S3)

  • Diritti di segreteria Euro 90,00

  • Imposta di bollo Euro 59.00 per società di persone, Euro 65.00 per società di capitali, cooperative e consorzi

  • Diritto annuale

Deposito bilanci ed elenco soci, deposito situazione patrimoniale dei consorzi (Mod. B)

  • Diritti di segreteria Euro 60,00.

  • Imposta di bollo Euro 65.00

Altre tipologie di domande (cessione o affitti d’azienda, trasferimento sede all’interno del Comune, richieste di rettifica di atti e dati già iscritti, versamento del capitale sociale)

  • Diritti di segreteria Euro 30,00 (modalità telematica).

  • Imposta di bollo Euro 65.00

Inizio modifica o cessazione di attività (primaria, secondaria e prevalente) svolta nella sede

Apertura, modifica o cancellazione di unità locali. Variazione di domicilio di soggetti.

  • Diritti di segreteria Euro 30,00 (modalità telematica). Per impiantistica, autoriparazione, pulizia e simili, facchinaggio il diritto è maggiorato per un importo pari a Euro 15,00

  • Imposta di bollo ESENTE

  • Diritto annuale (per nuove UL)

Alle società semplici si applicano i diritti delle imprese individuali, quindi sempre

  • Diritti di segreteria Euro18,00.

  • Imposta di bollo Euro 59,00 – esenti le denunce relative all’attività, alle UL, al domicilio dei soci

  • Diritto annuale

Modalità di sottoscrizione dei modelli inviati per via telematica o su supporto informatico

La “distinta” è la parte del modulo informatico in cui deve essere indicato il soggetto obbligato alla presentazione della domanda/denuncia (notaio, amministratore, rappresentante legale, ecc.), ovvero il soggetto incaricato della presentazione della stessa ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater e 2-quinquies, legge n. 340/2000, ed alla quale va apposta la firma digitale. Nella trasmissione telematica la distinta va sottoscritta digitalmente dall’intermediario, qualora questi sia un soggetto diverso dall’obbligato, al fine dell’accettazione della dichiarazione di domiciliazione.
I soggetti obbligati/legittimati sottoscrivono digitalmente la distinta utilizzando il dispositivo di firma digitale.

Il registro delle imprese di Ancona non accetta la procura rilasciata ad un terzo intermediario. In alcuni casi è prevista la procura rilasciata dai soggetti obbligati ad un amministratore della società (quando possibile viene indicato nel manuale relativo).

Atti da allegare alla domanda o denuncia telematica o su supporto informatico

Alle domande o denunce al Registro Imprese o REA devono essere allegati gli atti soggetti per legge a iscrizione o al deposito. Devono essere altresì allegati, con l’osservanza delle forme previste dalla legge, gli atti di natura privata che comprovano l’attività svolta (ad es. copia della lettera d’incarico di agente di commercio).

Gli atti, diversi dal Bilancio, nelle more della definizione delle specifiche XML richieste dall’art 6 del D.P.C.M. 10/12/2008, dovranno essere allegati in formato PDF/A (precisamente PDF/A-1). L’Unione delle Camere di Commercio, ha precisato  con la Circolare n. 2991 del 24/02/2009,  che tale formato deve essere richiesto solo per gli atti notarili e per gli altri documenti che possono essere considerati come atti. Quindi, tale formato non è necessario per gli allegati, per i documenti giustificativi o a comprova presentati in copia né per i documenti relativi al R.E.A..

Obbligo dell'indirizzo di posta elettronica certificata

L'art 16 comma 6 del DL 185/2008, come modificato dalla legge di conversione 2/2009, stabilisce che:

Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”

La domanda relativa all'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

 
 

Vai allo Skip Menu

 


Camera di Commercio di Ancona P.zza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona
Tel: 07158981 - P.I.:00697940427 - C.F.:80002890426
Per comunicazioni tramite PEC: cciaa@an.legalmail.camcom.it

EMAS La Camera di Commercio di Ancona è registrata EMAS.

 

Vai allo Skip Menu