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Protesti
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Il protesto è un atto "con forma scritta", redatto da un pubblico ufficiale, con il quale si rileva formalmente il rifiuto di accettazione o di pagamento di un titolo di credito, nel termine fissato, per avere, il predetto pubblico ufficiale provveduto personalmente a recarsi nel luogo stabilito al fine di interpellare il debitore e ricevere il suo rifiuto al pagamento stesso.
Il protesto può essere levato:
I pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto cambiario debbono trasmettere alla Camera di Commercio competente per territorio, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto entro il giorno successivo alla fine di ogni mese.
Per consentire ai pubblici ufficiali di predisporre in tempo utile lo stesso, deve ritenersi che l'elenco conterrà i protesti elevati fino al giorno 26 di ciascun mese, comprendendo comunque quelli relativi al mese precedente non inseriti nell'ultimo elenco inviato (ossia dal 27° all'ultimo giorno del mese precedente ).
L'elenco deve indicare:
Il debitore, che entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto di un effetto cambiario ( per l'assegno protestato non è prevista una procedura simile), esegue il pagamento del titolo protestato unitamente agli interessi maturati ed alle relative spese di levata, ha il diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico presentando regolare istanza corredata del titolo quietanzato.
Il debitore che provvede al pagamento oltre il predetto termine può chiederne l'annotazione nel registro, e chi dimostri di aver subito levata di protesto illegittimamente od erroneamente, può presentata la relativa istanza all'Ufficio Protesti.
Nel bollettino informatico saranno altresì effettuate tutte le variazioni relative ai provvedimenti di riabilitazione, cancellazione e sospensione decretati dal tribunale competente
Il Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti della Camera di commercio provvede sull'istanza entro e non oltre i venti giorni successivi alla presentazione della stessa.
All'interessato va comunicato in ogni caso l'esito dell'istanza.
Nel caso che l'istanza venga rigettata o per mancata decisione sulla stessa entro 20 giorni dalla data di ricezione, si può ricorrere al Giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
3 Agosto 2010
Il Centro Allarme Interbancario è stato istituito con Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n° 507 (DL 507) ed è stato regolamentato dal decreto del Ministero della Giustizia del 7 novembre 2001, n° 458 (DL 458) - che per la trasmissione dei dati rimanda alla legge 24 novembre 1981, n° 689 (L 689) - e dal regolamento della Banca D'Italia del 29 gennaio 2002 (Reg. 29 gennaio 2002) . Le procedure previste dagli istituti di credito contattati, sono le seguenti: ... continua
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